Istruzione n. 26 del 08.09.2023 “Imposta sul Reddito”
Il Ministero delle Finanze e dell’Economia ha emesso l’Istruzione n. 26, datata 08.09.2023, “Sull’Imposta sul Reddito” , che fornisce chiarimenti sull’attuazione delle disposizioni previste dalla Legge n. 29/2023 del 30.03.2023 “Sull’Imposta sul Reddito”.
L’Istruzione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 20.09.2023 e entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2024, con la medesima data di entrata in vigore della Legge n. 29/2023 del 30.03.2023 “Sull’Imposta sul Reddito”.
La nuova normativa prevede diverse modifiche rispetto a quella esistente, che devono essere considerate da imprese e persone fisiche nella pianificazione delle loro attività per l’anno 2024.
Progetto di Legge “Sulla Tassa Immobiliare”
Il 03.08.2023, il Ministero delle Finanze e dell’Economia ha sottoposto alla consultazione pubblica il Progetto di Legge “Sulla Tassa Immobiliare” (il “Progetto di Legge”).
Il progetto di legge proposto mira a creare un sistema moderno, efficace, trasparente e sostenibile per l’imposizione delle tasse sugli immobili basato sul loro valore di mercato, con l’obiettivo di aumentare le entrate fiscali derivanti dalla tassa immobiliare esistente e, al contempo, garantire una maggiore equità per i contribuenti, riducendo le spese amministrative relative alla gestione fiscale.
Per calcolare con precisione la tassa, il Progetto di Legge prevede una classificazione degli immobili e una classificazione dei valori.
Il Progetto di Legge introduce la possibilità di una detrazione dal valore della prima residenza per tutti gli individui, in un importo pari al 50% (cinquanta percento) del valore della prima residenza, ma in ogni caso non superiore alla soglia massima di detrazione stabilita nel presente Progetto di Legge.
In caso di comproprietà, il comproprietario avrà diritto alla detrazione per la prima residenza in proporzione alla propria quota di partecipazione.
Inoltre, un individuo che possiede o detiene 2 (due) o più unità residenziali avrà diritto alla detrazione per la prima residenza solo per una di queste unità edilizie, indipendentemente dal fatto che le unità edilizie possano trovarsi in comuni differenti.
Il Progetto di Legge stabilisce che la tassa deve essere pagata dal proprietario dell’immobile. Se l’immobile non è registrato presso l’ufficio del catasto, la tassa è pagata dal detentore.
Per garantire la conformità con un sistema di tassazione equo, il Progetto di Legge prevede un numero di proprietà esenti da tassazione, come segue: a) Proprietà statali (eccetto per le proprietà che sono state affittate o utilizzate in altro modo da enti privati); b) Proprietà religiose; c) Edifici non ultimati che, al 30 novembre dell’anno precedente a quello fiscale, sono in fase di costruzione secondo il periodo di costruzione designato nel permesso di costruire; d) Strutture di alloggio “Quattro e…”
d) Strutture alberghiere e resort a cinque stelle, di status speciale, come definite dalla legislazione del settore turistico, che sono titolari di un “nome commerciale” registrato e riconosciuto a livello internazionale;
e) Unità residenziali di edifici utilizzati da inquilini sotto contratti di locazione non liberalizzati;
f) Unità residenziali di edifici di proprietà o in possesso di un capofamiglia che riceve assistenza finanziaria;
g) Unità residenziali di edifici di proprietà o in possesso di un capofamiglia che riceve pensioni per anzianità, invalidità o sociali, e vive da solo o con familiari non autosufficienti;
h) Unità abitative sociali di proprietà delle autorità locali;
i) Unità di edifici che sono beni del patrimonio culturale sotto protezione temporanea o permanente.
L’autorità responsabile per l’amministrazione fiscale è il comune della giurisdizione in cui si trova l’immobile. Inoltre, il Progetto di Legge prevede le responsabilità della Direzione Generale della Tassa Immobiliare e del Catasto Fiscale, che opereranno sulla base di una decisione del Consiglio dei Ministri.